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Sezioni Unite Penali: Non è ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, affinché effettui nuove indagini.

Aprile 1, 2022

Con recente sentenza n. 10728 del 24/03/2022, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno sostenuto che non può essere ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari, non accogliendo la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato avanzata dal Pubblico Ministero ex art. 408 del Codice di procedura penale, restituisca a quest’ultimo gli atti, affinché proceda all’esecuzione di nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di un provvedimento che, non solo non risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ma costituisce altresì espressione di poteri riconosciuti al GIP dall’ordinamento. Nello specifico, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal GIP, lamentando l’abnormità del provvedimento impugnato, sulla base del rilievo secondo cui il GIP, pur dichiarando inammissibile l’opposizione all’archiviazione e non pronunciandosi sui reati ipotizzati ex artt. 633 (Invasione di terreni o edifici) e 635 (Danneggiamento) del Codice penale, per i quali era stata richiesta l’archiviazione, <<avrebbe rigettato la richiesta avanzata ex art. 408 del Codice di procedura penale, ritenendo sussistente il diverso reato di cui all’art. 646 del Codice penale (Appropriazione indebita), ordinando conseguentemente lo svolgimento di ulteriori indagini consistenti in via esclusiva nell’interrogatorio degli indagati, al fine di verificare la possibilità di assumere ulteriori elementi atti a chiarire la vicenda>>. A sostegno del proprio ricorso il Pubblico Ministero aveva richiamato talune pronunce giurisprudenziali di legittimità secondo le quali si deve ritenere abnorme l’ordinanza con la quale il GIP, in esito ad udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al PM di svolgere l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì uno strumento di garanzia e difesa, che presuppone la già intervenuta acquisizione di elementi astrattamente integranti un’ipotesi di reato, essendo diretto a consentire all’indagato l’opportunità, ove ritenga di rilasciare dichiarazioni, di fornire la propria versione dei fatti. Di modo che, concludeva il PM ricorrente, secondo la propria ricostruzione interpretativa: <<imbastire un atto processuale che manca dei requisiti minimali di validità costituisce una alterazione della struttura logica del processo penale ed una implicita stasi dello stesso assolutamente ingiustificabile>>. Le Sezioni Unite Penali soffermandosi dapprima sul concetto di giuridico di abnormità come delineato dalla Giurisprudenza, e sulla sua evoluzione, hanno affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Dalla delineata ricostruzione di tale Giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno tratto due conclusioni, una generale secondo cui la portata di applicazione della abnormità è stata ristretta, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell’abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso un atto nullo da parte del PM. Da tali considerazioni e dalla Giurisprudenza esaminata hanno affermato il principio di diritto in intestazione, aggiungendo, inoltre, che l’abnormità deve altresì ritenersi esclusa laddove l’interrogatorio dell’indagato debba espletarsi anche con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l’archiviazione – stante, in ogni caso, il potere riconosciuto dalla legge al GIP (in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione), di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ordinando l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per il medesimo fatto -, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 del Codice di procedura penale. Di modo che, sempre gli Ermellini hanno affermato che, nel caso specifico, lungi dal GIP la volontà di disporre un’imputazione coatta, quest’ultimo ha legittimamente ritenuto l’esigenza di verificare la sussistenza del diverso reato di cui all’art. 646 del Codice penale a carico degli indagati, con conseguente obbligo per il PM di procedere all’iscrizione nel Registro delle notizie di reato anche con riferimento a tale ipotesi.