Studio Scandicci: 0550540377-Studio Greve in Chianti: 3298885113

Lastrico solare ad uso esclusivo e danni derivanti dall’omessa manutenzione. Responsabilità solidale esistente tra il proprietario o usuario esclusivo del lastrico solare e il condominio.

Aprile 4, 2022

Con la massima contenuta nell’Ordinanza n. 516 del 11/01/2022, la Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione ha affermato, in tema di responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello (ovvero, quella parte dell’edificio di cui gode esclusivamente un condomino, in quanto la struttura è accessibile esclusivamente dalla sua unità immobiliare, e che contemporaneamente funge anche da copertura a una o più unità immobiliari), il cui uso non sia comune a tutti i condomini, che la medesima deve essere ricondotta non nell’ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni (c.d. obbligazioni propter rem, gravanti su uno specifico soggetto che entra in relazione con una res e che è tenuto a sopportarle a causa del proprio status di proprietario del bene medesimo), bensì, differentemente, nell’ambito della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2051 del Codice civile (Danno cagionato da cosa in custodia). In tal senso, ne consegue che dei danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo, quali custodi del bene, che altresì il condominio, in virtù degli obblighi inerenti i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore condominiale (ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4, del Codice civile – Attribuzioni dell’amministratore), nonché degli obblighi gravanti sull’assemblea dei condomini (ex art. 1135, comma 1, n. 4 del Codice civile – Attribuzioni dell’assemblea dei condomini), tenuta per legge a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Di guisa che sussistendo, in questo caso e come sostenuto dalla Suprema Corte, una responsabilità solidale tra il proprietario o usuario del lastrico solare e il condominio, ai sensi dell’art. 2055 del Codice civile, il danneggiato potrà agire per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’omessa manutenzione del lastrico solare nei confronti di un singolo condomino, senza alcun obbligo di citare in giudizio i restanti membri della collettività condominiale (con esclusione, quindi, di un litisconsorzio necessario tra tutti i presunti autori dell’illecito).