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Risarcimento dei danni non derivanti da sinistri stradali: esclusione dell’applicabilità in via analogica dei criteri di liquidazione dettati dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Aprile 8, 2022

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con recente Ordinanza (Cass. Civ., Sez. 6^ – 3, 11/02/2022, n. 4509) ha stabilito che i criteri di liquidazione del danno biologico prescritti dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (Danno biologico per lesioni di lieve entità) per i casi relativi ai danni derivanti da sinistri stradali conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Nel caso specifico, infatti, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva applicato, nella liquidazione di un pregiudizio riconducibile alla responsabilità di cui all’art. 2051 del Codice civile (Danno cagionato da cosa in custodia), attribuita all’Amministrazione comunale, nonché conseguente all’urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e talune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale, le tabelle di liquidazione del danno biologico di cui al D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private), anziché le tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale alla persona redatte dal medesimo Tribunale. Sul punto, infatti, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il danno subito dalla danneggiata non era conseguente alla circolazione di veicoli a motore (dove, nell’atto stesso della circolazione, risultava impegnato altresì il soggetto danneggiante), bensì al legittimo uso, da parte di quest’ultima, di un bene (la strada pubblica) custodito dall’ente convenuto e sul quale era stato abbandonato, da parte dell’ulteriore ente incaricato dal primo di svolgervi taluni lavori, del materiale edile. Cosicché avendo il giudice di merito erroneamente applicato le tabelle prescritte esclusivamente dal Codice in materia assicurativa per i sinistri conseguenti alla circolazione stradale, la Corte di Cassazione ha censurato il decisum di quest’ultimo.