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Risarcimento del danno da perdita di chance e onere della prova a carico del danneggiato. Necessità di dimostrare la serietà e apprezzabilità della “chance”.

Aprile 21, 2022

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. 6^- 3, 26/01/2022, n. 2261) in tema di risarcimento del danno da perdita di “chance” e con riferimento all’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento di danno che non sia rappresentato dalla perdita del bene della vita in sé, bensì, diversamente, dalla mera possibilità di conseguirlo, ha chiarito che una tale valutazione non è sottoposta ad un regime diverso da quello ordinario, di modo che, su quest’ultima, non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev’essere provata dal danneggiato la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio. Nello specifico, il danneggiato, aveva convenuto in giudizio la società occupatasi della spedizione e recapito della raccomandata di ammissione ad un concorso per titoli ed esami, inviatagli da un’azienda ospedaliera, a causa del ritardo con la quale quest’ultima era pervenuta presso la rispettiva abitazione, impedendogli così di partecipare alla selezione. All’esito del giudizio di primo e secondo grado, il danneggiato aveva visto riconosciuto il risarcimento del danno, cosicché, avverso la sentenza di gravame aveva interposto ricorso per Cassazione la società occupatasi della spedizione e ritenuta responsabile, sostenendo che, quest’ultimo, non aveva allegato, né provato, il fatto costitutivo del probabile conseguimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (essendosi meramente limitato ad allegare la sua convocazione alle selezione, senza dedurre o dare prova, peraltro, di alcuna ripercussione negativa sulla sua attività professionale o che non avesse ricevuto notizia della convocazione in altro modo). Sul punto, i Giudici di legittimità hanno sostenuto che la “chance” non deve essere valutata in relazione alla concreta possibilità del danneggiato di essere selezionato, cioè in relazione al risultato atteso, ma, viceversa, in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile. Tant’è che, sempre secondo gli Ermellini, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo l’effettivo oggetto della pretesa risarcitoria. In tal senso, non avendo la sentenza impugnata deciso in sintonia con la costante Giurisprudenza di legittimità – particolarmente rigorosa quanto all’onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere -, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso. Infatti, sempre secondo il ragionamento logico e giuridico espresso dalla Corte di Cassazione, sebbene l’onere probatorio si attenui rispetto alle ipotesi in cui sia stato chiesto il risarcimento del danno da perdita definitiva del bene della vita, detta attenuazione, non può concretizzarsi in una pretermissione che riguardi gli elementi costitutivi della fattispecie, di modo che la sentenza del Giudice di merito non si è sottratta al rimprovero di aver liquidato equitativamente il danno da perdita di chance al danneggiato, senza accertare che ricorresse l’an debeatur (ovvero, senza accertare che il candidato avesse, nella sua sfera giuridica, la chance di conseguire il risultato sperato e, quindi, di essere selezionato, all’esito del concorso).