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Mediazione immobiliare e diritto alla provvigione. Rapporto causale tra l’attività svolta dal mediatore e la conclusione dell’affare.

Maggio 2, 2022

I Giudici di legittimità sono intervenuti di recente in tema di mediazione svolta dall’agente immobiliare e sul relativo diritto di quest’ultimo all’ottenimento della provvigione (Cass. Civ., Ordinanza, 08/04/2022, n. 11443), sostenendo che, detto diritto, sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, ovvero quando il mediatore abbia messo in relazione le parti così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto di compravendita immobiliare. Tutto ciò, prosegue ancora la Corte di Cassazione, indipendentemente dall’effettivo intervento del mediatore nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del suddetto contratto, sempre che, quest’ultimo, possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario tale che, senza di essa – e secondo il principio della causalità adeguata (e cioè quel principio che richiede una valutazione ex ante per il quale, affinché sussista il nesso eziologico tra l’azione e l’evento, quest’ultimo deve rientrare tra le conseguenze normali o almeno probabili dell’azione, ovvero previo accertamento del fatto che, al momento del dispiegarsi della condotta, quest’ultima costituiva un fattore di determinazione dell’evento stesso) -, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Nell’affermare tale principio, difatti, la Suprema Corte ha dato rilievo causale all’intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l’immobile posto in vendita, nonostante che, questi ultimi, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avessero collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condòmini, così da riaprire le trattative e giungere all’acquisto dell’unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richiesto. Secondo la Corte di merito, infatti, non esisteva un collegamento tra l’attività posta del mediatore immobiliare e il contratto stipulato tra le parti, in quanto, non risultava sufficiente la mera visita dell’appartamento per il tramite del mediatore immobiliare, giacché la proposta di acquisto non era stata accettata e l’affare si era concluso per l’iniziativa autonoma della parte acquirente. Nonostante ciò, i Giudici di legittimità hanno diversamente ritenuto che la prestazione del mediatore immobiliare può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, non essendo necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento dell’incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, atteso che risulta sufficiente, affinché sorga il diritto alla provvigione, che la parte abbia accettato l’attività del mediatore immobiliare avvantaggiandosene. Il rapporto di mediazione inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, infatti, è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettino anche soltanto tacitamente utilizzandone i risultati ai fini della stipula contrattuale di compravendita; di modo che, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l’acquiescenza dell’altra, quest’ultima resta del pari vincolata verso il mediatore immobiliare al pagamento della relativa provvigione. Del resto, sempre secondo le argomentazioni giuridiche rese dalla Suprema Corte, l’iniziativa dell’inserimento dei bigliettini da parte degli acquirenti, nelle buche delle lettere dei condòmini, non ha costituito iniziativa autonoma sganciata dall’attività svolta dal mediatore, in quanto, ha comportato l’acquisto dello stesso appartamento già visitato per il tramite dell’agenzia immobiliare, la quale ha fornito un’attività rilevante, conclusasi con la formulazione della proposta di acquisto rifiutata dalla società venditrice (con la conseguenza che il diritto del mediatore alla provvigione è in rapporto causale con l’opera dal medesimo svolta). Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall’agenzia immobiliare e cassato la sentenza di gravame con rinvio alla Corte di merito, disponendo che quest’ultima si attenga al principio di diritto sopra enunciato.