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Contratto agrario e controversia relativa all’indennità spettante per miglioramenti apportati al fondo rustico azionata ex art. 2041 del Codice civile. Competenza delle sezioni specializzate agrarie.

Maggio 3, 2022

La Corte di Cassazione con recente Ordinanza (Cass. Civ., Sez. 6^- 3, 25/03/2022, n. 9781) ha stabilito il principio di diritto secondo cui la controversia concernente l’indennità spettante al conduttore per i miglioramenti apportati ad un fondo agricolo – oggetto di un contratto di affitto di azienda agricola – rientra nella competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie, essendo attribuite, a detto giudice, tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia con riferimento alla genesi del rapporto che al suo funzionamento e/o alla sua cessazione. Tutto ciò, anche laddove la domanda sia stata proposta sulla base delle norme generali del Codice civile (ovvero, nel caso specifico sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, ex art. 2041 del Codice civile), piuttosto che dell’art. 17 della Legge n. 203 del 1982 (recante le “Norme sui contratti agrari”). Quanto sopra, ha sostenuto la Cassazione, in forza della natura indennitaria, e non risarcitoria, della pretesa economica azionata, che configura un’ipotesi di responsabilità da atto lecito connessa con attività realizzate nell’esecuzione del contratto. Nel caso di specie, una società semplice agricola ha proposto ricorso per regolamento di competenza in cassazione avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale ordinario, che aveva dichiarato il proprio difetto di competenza in favore della sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale. Tale società, infatti, ha adito il Tribunale ordinario, adducendo di avere instaurato, contro la proprietà del fondo rustico, una controversia di natura extracontrattuale che non avrebbe richiesto l’accertamento dell’esistenza e/o inesistenza di un contratto agrario. Nella pendenza contrattuale, difatti, il conduttore (viticoltore) aveva apportato delle migliorie al fondo locato (cantina di circa 1500 mq con annesso impianto di fitodepurazione, un impianto enologico – elettrico, il rifacimento della strada di accesso al fondo) effettuando, a favore di quest’ultimo, ingenti investimenti economici. Pertanto, il conduttore, una volta vistosi dichiarare nullo il contratto, ha agito contro la proprietà, ex art. 2041 del Codice civile (“azione generale di arricchimento”), così da farsi restituire una parte degli investimenti effettuati in relazione al fondo locato. I Giudici di legittimità, investiti della questione, hanno rigettato il regolamento di competenza promosso dal conduttore, ritenendo la controversia ascrivibile al novero di quelle agrarie ex art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 (recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”). Sul punto, infatti, detti Giudici hanno ulteriormente osservato che la clausola generale di cui all’art. 2041 del Codice civile (“che si oppone agli spostamenti patrimoniali non giustificati. che si risolvono cioè in un ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di un altro“), trova il suo fondamento nelle obbligazioni prescritte dall’art. 1173 del Codice civile (ovvero quelle che derivano “da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico”), di modo che, essendo stata la pretesa azionata dal conduttore del fondo rustico una pretesa avente sostanzialmente natura indennitaria, anziché risarcitoria – non ricollegandosi affatto al principio del neminem ledere, in quanto posta in raccordo con le attività realizzate nell’esecuzione del contratto di affitto di azienda agricola, ancorché dichiarato nullo -, la medesima è riconducibile alla “controversie in materia di contratti agrari”. Ciò ritenuto, con conseguente competenza delle sezioni specializzate agrarie, atteso che, sempre secondo quanto sostenuto dalla Cassazione, anche la valutazione in ordine ai miglioramenti apportati ad un fondo (e a un’azienda) di natura agricola, richiede quell’apporto specialistico fornito dai componenti non togati della sezione specializzata agraria, che costituisce la “ratio” della competenza attribuita a quest’organo giurisdizionale.