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Contrassegno invalidi e circolazione nelle ZTL. Validità su tutto il territorio nazionale ed esclusione delle sanzioni elevate e connesse a difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito.

Maggio 6, 2022

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. 6^ – 2, Ordinanza, 14/03/2022, n. 8226) si è recentemente espressa in tema di “contrassegno invalidi” (rilasciato alla persona disabile in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio di trasporto, con conseguente autorizzazione alla circolazione e alla sosta anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane), ha sostenuto che la sua validità non è limitata ad un veicolo in particolare, né tantomeno può essere circoscritta al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno ma, viceversa, è estesa a tutto il territorio nazionale. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che tale autorizzazione non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito diverso da quello che l’ha rilasciata, giacché lo stesso non può porre limitazioni non prescritte per legge alla sua validità. Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità, infatti, il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione alla sanzione amministrativa comminata – dalla Polizia Locale del Comune di transito – nei confronti dell’intestatario dell’autoveicolo che trasportava una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte (poiché quest’ultimo era stato registrato da apposito sistema automatico e visto transitare nella corsia riservata ai mezzi pubblici). Il Tribunale, poi, aveva rigettato la successiva impugnazione promossa dall’intestatario del veicolo sanzionato, atteso che, a suo dire, a nulla rilevava l’eccepita circostanza della presenza del disabile a bordo e dell’esposizione del relativo contrassegno, in quanto, tali elementi, non giustificavano comunque la circolazione in area interdetta, dovendo essere cura della persona autorizzata fare previa comunicazione di un tale suo diritto al Comune di transito (diverso da quello che aveva rilasciato l’autorizzazione). La Corte di Cassazione, nonostante ciò, ha invece ritenuto le doglianze sollevate dal ricorrente/sanzionato manifestamente fondate, sia alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del D.P.R. n. 610/1996 e nell’art. 381, comma secondo, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice stradale, di cui al D.P.R. n. 495/1992, che altresì con riferimento all’orientamento espresso nel tempo dai medesimi Giudici di legittimità, secondo cui l’autorizzazione in parola – diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori delle persone portatrici di disabilità – non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito. Di modo che ove il controllo automatico sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del contrassegno invalidi esposto sul cruscotto, l’ente accertatore dovrà destinare apposite modalità di accertamento – nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada -, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico ed evitando così di elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non fosse autorizzata. Secondo il ragionamento logico – giuridico degli Ermellini, difatti, non può frapporsi un ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, pervertendo così lo scopo che la legge si prefigge (semmai, hanno sostenuto ancora i Giudici della Corte, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie concreta, sperimentando meccanismi di verifica automatizzata del contrassegno esposto sul parabrezza, atteso che trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito, di competenza dell’ente accertatore e il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato alla circolazione).