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Edifici di culto: la tassa rifiuti non è dovuta solo laddove venga dimostrato che detti immobili siano incapaci di produrne.

Dicembre 9, 2021

Secondo la Cassazione (Ordinanza n. 38984/2021 del 07/12/2021) gli edifici di culto (nel caso specifico un monastero di clausura) non sono soggetti a imposizione sulla tassa rifiuti solo per le parti di edificio che non ne producono. Per i Giudici di Legittimità la definizione di “edifici destinati al culto” deve essere interpretata in senso restrittivo, ovvero nel senso di “luoghi dedicati alla venerazione della divinità in genere e specificamente, nell’accezione teologica-cattolica, della Trinità, dei Santi e della Madonna”, con espressa esclusione, quindi, delle zone adibite ad abitazione dove non si svolgano funzioni religiose che, appunto, non possono godere del relativo esonero. La Cassazione ha chiarito che anche i regolamenti comunali che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione dell’imposta sui rifiuti fanno sempre riferimento a immobili ritenuti incapaci di produrne, per la loro natura e caratteristiche, nonché per il particolare uso al quale gli stessi sono adibiti.