Con recente pronuncia le Sezioni Unite delle Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 05/11/2021, n. 32198) hanno risolto una controversa questione giuridica e affermato che l’ex coniuge può conservare l’assegno di divorzio – anche se instaura una nuova convivenza di fatto con un terzo – se privo, anche all’attualità, di mezzi economici adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi. In tali casi, sostiene la Suprema Corte, l’ex coniuge mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico del precedente congiunto in funzione esclusivamente compensativa (ovvero, alla luce di una valutazione comparativa che tenga conto: delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della pregressa vita familiare; del contributo al conseguimento del patrimonio comune e personale dell’ex coniuge; della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto). Il richiedente l’assegno divorzile – precisa ancora la Cassazione – dovrà, in ogni caso, fornire la prova del contributo e dei sacrifici offerti alla comunione familiare e l’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, nonché personale dell’ex coniuge (ad esempio, le rinunce concordate e fatte a favore della famiglia e dell’ex coniuge, anche in termini di occasioni lavorative perse e di mancata crescita professionale).