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Assegno divorzile: secondo le Sezioni Unite l’ex coniuge può conservare l’assegno di divorzio anche se instaura una nuova convivenza di fatto.

Gennaio 13, 2022

Con recente pronuncia le Sezioni Unite delle Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 05/11/2021, n. 32198) hanno risolto una controversa questione giuridica e affermato che l’ex coniuge può conservare l’assegno di divorzio – anche se instaura una nuova convivenza di fatto con un terzo – se privo, anche all’attualità, di mezzi economici adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi. In tali casi, sostiene la Suprema Corte, l’ex coniuge mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico del precedente congiunto in funzione esclusivamente compensativa (ovvero, alla luce di una valutazione comparativa che tenga conto: delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della pregressa vita familiare; del contributo al conseguimento del patrimonio comune e personale dell’ex coniuge; della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto). Il richiedente l’assegno divorzile – precisa ancora la Cassazione – dovrà, in ogni caso, fornire la prova del contributo e dei sacrifici offerti alla comunione familiare e l’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, nonché personale dell’ex coniuge (ad esempio, le rinunce concordate e fatte a favore della famiglia e dell’ex coniuge, anche in termini di occasioni lavorative perse e di mancata crescita professionale).