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Videosorveglianza in condominio e vicinato: non costituisce reato riprendere con le telecamere le parti comuni condominiali al fine di accertare il compimento di illeciti.

Gennaio 17, 2022

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (Cass. Penale, Sez. V^, 02/08/2021, n. 30191), ha affermato la legittimità delle riprese con telecamere di videosorveglianza delle parti pertinenziali comuni al fine di accertare la commissione di illeciti (nel caso di specie, atti persecutori compiuti dal vicinato), sostenendo che le stesse non configurano né il reato di violazione di domicilio previsto dall’art. 615, né quello di interferenza illecita nella vita privata altrui di cui all’art. 615 bis del Codice Penale. La Giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’uso di apparecchi di videosorveglianza, installati all’interno di un’abitazione e che riprendano l’area condominiale destinata a parcheggio e il relativo ingresso, oppure le scale condominiali e i pianerottoli, non integra il reato penale di cui ai menzionati articoli, in quanto, detti spazi comuni, sono destinati all’uso e transito di un numero indeterminato di persone e, quindi, sono esclusi dalla fattispecie incriminante afferente le superiori norme penali. Tali norme, difatti, sono poste a tutela di quegli spazi riconducibili al “domicilio”, alla “privata dimora” o ad “appartenenze di essi” che esplichino una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, così da sottrarla ad ingerenze esterne e porla al riparo da sguardi indiscreti, indipendentemente dalla sua presenza. In forza di tale assunto e sempre secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte – anche sulla base dei pregressi approdi – non costituisce neppure violazione della normativa sulla privacy ed è legittimamente acquisita al processo e pienamente utilizzabile, la registrazione eseguita tramite un sistema di videosorveglianza o un impianto audiovisivo ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, giacché a prescindere dalla conformità o meno di una tale ripresa video alla disciplina in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, tale tutela non può essere invocata quale pretesto per ostacolare l’accertamento di condotte illecite.