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Traffico di influenze illecite e assenza di una disciplina organica del lobbismo: illiceità della mediazione onerosa diretta alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi al privato committente.

Gennaio 19, 2022

La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza (Cass. Penale, Sez. VI^, 13/01/2022, n. 1182) si è nuovamente pronunciata (dopo la precedente pronuncia Cass. Penale, Sez. VI^, 09/11/2021, n. 40518, con la quale ha chiarito che il carattere illecito e il disvalore penale della mediazione onerosa realizzata dal pubblico ufficiale discende, indipendentemente dal risultato illecito che le parti hanno inteso perseguire, dalla vendita dell’influenza di quest’ultimo verso altri pubblici agenti, e cioè, farsi promettere o ricevere denaro in cambio della propria interferenza illecita al fine di commette un fatto di reato idoneo produrre vantaggi per il privato committente; anche se, aveva aggiunto, una tipizzazione della mediazione illecita in tal senso non risulta possibile, allo stato della normativa – che non regolamenta l’attività di mediazione legittima / lobbying – atteso che non risultano indicata dalla norma penale tutte le condotte incriminate con il rischio di attrarre, nella fattispecie incriminatrice, a discapito del principio di legalità, le più svariate forme di relazioni informali intrattenute con la pubblica amministrazione) sulla fattispecie incriminatrice prescritta dall’art. 346 bis del Codice Penale. La suddetta norma penale, infatti, è costituita da quella condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, nonché sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure in riferimento al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio). Un reato introdotto nell’ordinamento penale dall’art. 1, comma 75, della L. 190/2012 – cosiddetta “Legge Severino” (poi transitato, all’interno della Legge n. 3/2019, cosiddetta “Legge Spazzacorrotti”) e che punisce il reo – in altre parole “il faccendiere che si faccia retribuire il prezzo dovuto per la compiuta opera di mediazione nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ovvero ai fini di pagare questi ultimi, quale attività preparatoria alla concreta attività corruttiva” – con una pena che va da un anno a quattro anni e mezzo. Con la recentissima sentenza, sopra indicata, la Suprema Corte ha espressamente ritenuto (e di fatto riconfermato) che, in assenza di una regolamentazione legale dell’attività dei gruppi di pressione, la illiceità della mediazione non può che essere desunta dalla finalità dell’influenza esercitata, la quale deve consistere nella commissione di un illecito penale diretto a produrre vantaggi al privato committente. Quanto sopra, fermo restando il progetto di legge sulla regolamentazione delle lobby attualmente in discussione in Parlamento, il quale si prefigge il fine – in linea con quanto previsto in altri Paesi europei – di prescrivere regole certe circa l’attività di rappresentanza di interessi “particolari”, garantendo la trasparenza dei processi decisionali, la conoscenza dei soggetti che si fanno promotori di talune specifiche istanze e influenzano gli anzidetti processi, per mezzo dell’istituzione di un apposito registro pubblico.