La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta (Cass. Civ., Sez. VI^, Ordinanza, 11/01/2022, n. 654) in materia di conservazione del cognome del marito, da parte della ex moglie, successivamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Su tale punto, la Suprema Corte ha confermato il rigetto in appello della richiesta azionata in tal senso da una donna che, successivamente al divorzio, voleva mantenere il cognome del marito, medico di una certa fama. L’ex moglie, difatti, ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che il mancato accoglimento della sua richiesta si è palesato come una violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3 della Legge n. 898/1970 che prescrive, appunto: “il tribunale con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela”. I Giudici di legittimità, di diverso avviso, hanno invece ritenuto il ricorso promosso dalla ex moglie inammissibile, in quanto, hanno sostenuto che l’aggiunta del cognome del coniuge al proprio è un effetto del matrimonio circoscritto al perdurare del rapporto di coniugio. Cosicché, se è vero, com’è vero, che l’articolo 5, comma 3, della Legge sul Divorzio consente alla moglie di conservare il cognome del marito, tale possibilità, sempre secondo la Corte, è una ipotesi straordinaria rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, attraverso criteri di valutazione propri di una clausola generale ma che, evidentemente, non possono coincidere con il mero desiderio di conservare, come tratto identitario, il riferimento ad una relazione coniugale ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica. Nello specifico caso in questione, pertanto, non sussistendo prove nel procedimento di merito che dimostrassero un interesse diverso dalla sola identificazione del preteso cognome, con la notorietà dell’ex marito, la Cassazione ha escluso la sussistenza di un interesse meritevole di tutela alla sua conservazione da parte della ex moglie.