La Corte di Cassazione è recentemente e nuovamente intervenuta in tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento (Cass. Civ. Sez. II^, Ordinanza, 21/12/2021, n. 40988), sostenendo che, qualora nel contratto non risulti fissato un termine essenziale per l’adempimento delle obbligazioni a quest’ultimo sottese, il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto potestativo alla risoluzione contrattuale decorre dal momento in cui il ritardo nell’adempimento eccede ogni limite di tolleranza rispetto alla prestazione da eseguire. Nel caso specifico, la vicenda ha riguardato un contratto stipulato nell’anno 1976, con il quale le parti, senza aver prefissato un termine e senza predisposizione di alcun obbligo reciproco, hanno posto, a carico di una parte, la ristrutturazione di due immobili di proprietà dell’altra. In forza di un tale accordo, le parti hanno convenuto che il compenso per l’opera prestata alla parte obbligatasi della ristrutturazione sarebbe stato corrisposto dall’altra parte, sia in contanti che tramite una percentuale sulla futura vendita degli immobili stessi. I lavori di ristrutturazione, tuttavia, sono stati ritardati e l’assenza di chiare pattuizioni in merito ai diritti e doveri contrattuali delle parti ha presto portato al contrasto tra quest’ultime, con conseguente avvio del relativo contenzioso processuale. Dopo un lungo e complesso iter giudiziario, pervenuta la causa davanti ai Giudici di legittimità, questi ultimi hanno sostenuto che, anche se il contratto non contiene un termine esplicito per la prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento, questo termine decorre, secondo i dettami di cui all’art. 2935 del Codice Civile (“Decorrenza della prescrizione”), non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento, ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra parte contrattuale, di modo che, nell’ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili, detto momento coincide con il momento nel quale il ritardo diventa intollerabile rispetto alla prestazione da eseguire. Non solo. La Suprema Corte, sempre con la superiore pronuncia, ha altresì affermato che la mancata previsione di un termine essenziale entro il quale la prestazione contrattuale deve essere consensualmente eseguita, non sempre impone, alla parte adempiente, l’obbligo di costituire in mora la parte resasi inadempiente e di fare ricorso al Giudice ai sensi degli articoli 1454 (“Diffida ad Adempiere”) e 1183 (“Tempo dell’adempimento”) del Codice Civile. Quanto sopra in quanto, può essere sufficiente, sulla base della natura del rapporto negoziale e dell’interesse delle rispettive parti, che sia trascorso un congruo spazio temporale dall’avvenuta stipula contrattuale per il quale possa ritenersi superato ogni limite di normale tolleranza (e nella vicenda che ha dato luogo alla cassazione della sentenza d’appello con rinvio, il notevole tempo trascorso – quasi un trentennio – è stato, a parere della Corte, elemento sintomatico che doveva indurre il Collegio giudicante di merito ad accertare il momento in cui si era verificato il ritardo eccedente il limite di tollerabilità, in epoca antecedente al decennio prescrizionale). Tutto ciò, con la conseguenza che, sulla base del ragionamento logico ermeneutico sapientemente espresso dalla giustizia di legittimità, la parte adempiente, in tali casi, ha diritto non soltanto alla risoluzione contrattuale, bensì anche la risarcimento del danno nei confronti della parte dimostratasi inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte.