La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in materia di sinistro stradale subito da un danneggiato (Cass. Civ., Sez. III^, 17/01/2022, n. 1179) che risulti trasportato su un veicolo privo di copertura assicurativa RC Auto, però avente ragione in merito alla dinamica dell’evento dannoso (atteso che la colpa di quest’ultimo, è attribuibile, in via esclusiva, al conducente del veicolo antagonista). In tali casi, ha sostenuto la Suprema Corte, il danneggiato / trasportato può rivalersi contro l’assicurazione del veicolo responsabile poiché, negare a quest’ultimo la possibilità di poter promuovere l’azione diretta prescritta dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni (“Azione diretta del danneggiato”) contro l’assicuratore del responsabile civile, soltanto perché il veicolo del vettore non risultava coperto da valida polizza, è una soluzione che si palesa manifestamente irrazionale e non correlata alla ratio di tutela del danneggiato, che sottintende e sorregge lo stesso impianto normativo codicistico dettato in materia assicurativa. In sostanza e secondo l’orientamento della Giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che risulti passeggero a bordo di un veicolo privo di copertura assicurativa e venga coinvolto in un sinistro stradale senza colpa nella sua verificazione, ha diritto ad essere risarcito dall’assicurazione del responsabile civile. Nel caso specifico, infatti, il danneggiato non potrà far ricorso alla procedura di cui all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni (“Risarcimento del terzo trasportato”), che consente al passeggero di promuovere l’azione di risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (stante l’assenza sul medesimo di idonea polizza assicurativa stipulata o in corso di validità), bensì dovrà sempre esperire richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa di assicurazioni del conducente responsabile del sinistro.