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Cannabis e coltivazione domestica per uso esclusivamente personale terapeutico: insussistenza del reato di coltivazione di stupefacenti in mancanza di tipicità della condotta.

Gennaio 31, 2022

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione (Cass. Penale, Sez. VI^, 20/01/2022, n. 2388) ha stabilito che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti di cui al’art. 73, comma 5, del DPR n. 309/1990, per mancanza di tipicità, quella condotta di coltivazione della Cannabis che, in assenza di significativi indici di un inserimento della sostanza stupefacente coltivata nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva della coltivazione con la destinazione esclusiva all’uso personale, poiché svolta in forma domestica e con impiego di tecniche rudimentali (ovvero con uno scarso numero di piante dalle quali ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto). Nella vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte, il proponente ricorso per cassazione – un uomo assolto in primo grado dal reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (tipo marijuana) prescritto dall’art. 73, comma 5 del DPR n. 309/1990 (rubricato “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”), perché il fatto non sussiste, nonché dal reato di coltivazione della stessa sostanza, perchè il fatto non è punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis del Codice Penale (con conseguente trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa per le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 309/1990) -, ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di coltivazione di stupefacenti, che la sentenza impugnata riteneva, viceversa, integrato (sebbene non punibile nella forma attenuata). In merito a tale vicenda, la Giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo soprattutto alle circostanze del caso concreto (attività non abituale di coltivazione, intrapresa in forme rudimentali e per fini personali terapeutici, con impiego di due vasi collocati su un balcone dell’abitazione di proprietà, peraltro ben visibile dalla locale Stazione dei Carabinieri, e con un numero davvero esiguo di piante dalle quali ricavare un modestissimo quantitativo di principio attivo di sostanza stupefacente), e richiamando le proprie precedenti pronunce in materia (Cass. Penale, SS. UU., 19/12/2019, n. 12348; Cass. Penale, Sez. VI^, 05/11/2020, n. 6599) ha statuito che, non essendo la coltivazione dell’imputato una coltura agricolo – tecnico industriale (proprio perché il raccolto era destinato unicamente all’uso personale del coltivatore, anche per qualità e peso delle piante coltivate, non sussistendo l’adozione di particolari cautele, da parte di quest’ultimo, per l’accrescimento della produzione), la stessa è da considerarsi meramente domestica e, quindi, penalmente irrilevante. Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo il reato di coltivazione di stupefacenti non sussistente. Naturalmente, è assolutamente doveroso precisare che nulla è mutato, dal punto di vista legislativo, in riferimento alle norme incriminatrici esistenti e prescritte in materia, le quali puniscono la condotta di coloro che coltivino la Cannabis al dì fuori di quelle condotte marginali di stretto autoconsumo domestico indicato dalla Cassazione (per minima e modestissima dimensione della coltivazione, svolgimento in forma rudimentale della stessa e oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore). Peraltro, giova ulteriormente sottolineare che, proprio di recente, la Suprema Corte ha confermato la validità delle seicentotrentamila firme raccolte nel corso della campagna di iniziativa popolare finalizzata allo svolgimento di un “referendum sulla legalizzazione della Cannabis”; referendum la cui ammissibilità sarà esaminata e decisa dalla Corte Costituzionale, nella Camera di Consiglio fissata per il prossimo 15 Febbraio 2022, secondo quanto previsto dall’art. 75 della Costituzione e dalla Legge n. 352/1970.