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Consulenza Tecnica d’Ufficio e investigazioni connesse al mandato peritale conferito dal Giudice. Limiti e nullità degli atti.

Febbraio 3, 2022

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 01/02/2022, n. 3086, Pres. G. Raimondi, Rel. M. Marulli), pronunciandosi su una questione di particolare importanza, in materia di Consulenza Tecnica d’Ufficio, hanno affermato che l’accertamento, da parte del Consulente/Perito nominato dall’Autorità Giudiziaria, di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento delle loro domande o delle loro eccezioni – fatto salvo, quanto a quest’ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio dal Giudice -, o l’acquisizione, nei predetti limiti, di documenti, in violazione del contraddittorio delle parti, è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa della parte, nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso. Inoltre, sempre le Sezioni Unite, hanno altresì statuito che l’accertamento, nel rispondere ai quesiti sottoposti, di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni – fatto salvo, quanto a quest’ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio dal Giudice -, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, motivo di impugnazione ex art. 161 cpc (“nullità della sentenza”). In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in materia di Consulenza Tecnica d’Ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidategli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite (thema decidendum) il cui accertamento si rende necessario per rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non si tratti di fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, fatto salvo, quanto a quest’ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio. Allo stesso modo, il Consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini che gli sono state affidate e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti (non applicandosi, alle attività di quest’ultimo, le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti processuali) tutti i documenti che si rende necessario acquisire per rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare (fatto sempre salvo, quanto a quest’ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio). Sul tema specifico della CTU contabile poi (atteso che il caso esaminato dalle Sezioni Unite ha avuto ad oggetto una controversia attinente rapporti bancari e operazioni distrattive compiute in danno a taluni eredi di un defunto, già correntista dell’Istituto bancario convenuto in giudizio) e con riferimento all’esame compiuto dal CTU ai sensi dell’art. 198 cpc (“esame contabile”), i Giudici di legittimità hanno affermato che il Consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini di cui è investito e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti di cui si rende necessaria l’acquisizione al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle relative eccezioni.